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Normativa edilizia

Normativa sulla sicurezza del vetro per edilizia – testo unico decreto 81

Testo Unico D.Lgs.81/2008
Nel Supplemento Ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Il D.Lgs. 81/2008 denominato “Testo unico sulla sicurezza” è entrato in vigore il 15 maggio 2008, da attuazione all’articolo 1 Legge 03 agosto 2007, n. 123 disciplina il campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

 

1.6 Porte e portoni

Comma 1.6.11 del Testo Unico (allegato IV): Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.3 Pavimenti, muri soffitte, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

Comma 1.3.6. del Testo Unico (allegato IV): Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’ altezza di 1 metro dal pavimento , tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora essi vadano in frantumi.

1.9 Microclima
1.9.2 Temperatura dei locali

Comma 1.9.2.1. del Testo Unico (allegato IV): La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e dagli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Comma 1.9.2.4 del Testo Unico (allegato IV): Le finestre, i lucerneri e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

Comma 1.9.2.5. del Testo Unico (allegato IV): Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
Art.26 – Contratto di appalto o contratto d’opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unita’ produttiva della stessa, nonchè nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:

a) verifica, con le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneita’ tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e’ eseguita attraverso le seguenti modalità’:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita’ tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’.

 

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